Il sequestro probatorio del computer è legittimo se funzionale ad accertare il reato
Il sequestro dei computer di uno studio medico è legittimo se necessario per accertare il reato di dichiarazione infedele. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1159 dell’11 gennaio 2017.
La Suprema Corte ha respinto la doglianza dell’indagato, che lamentava l’illegittimità del provvedimento di sequestro delle attrezzature professionali presenti nello studio medico, non essendo queste qualificabili né come cose pertinenti al reato né come corpo di reato.
I giudici di legittimità, tuttavia, hanno confermato la natura probatoria del sequestro effettuato, essendo quest’ultimo finalizzato al riscontro delle dichiarazioni trasmesse e alla verifica della relativa integrazione del reato di dichiarazione infedele.
Allo stesso tempo, atteso che il principio di proporzionalità trova applicazione anche in materia di misure cautelari, nel caso in esame, è apparso proporzionato il sequestro dell’intero sistema informatico, posta l’esigenza di eseguire su quest’ultimo attività tecniche che richiedono necessariamente una verifica hardware.
Infine, il sequestro eseguito deve essere considerato legittimo anche con riferimento alle garanzie processuali previste per i dati personali idonei a rilevare i rapporti professionali con i clienti dello studio medico, i quali, secondo quanto disposto dall’articolo 26 del D.Lgs 196/2003, possono essere oggetto di trattamento solamente qualora ci sia il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
Tale limitazione, infatti, non opera nei confronti dell’autorità giudiziaria che indaga su fatti penalmente rilevanti. Ciò si desume, in primis, dai principi generali del diritto processuale penale e, in aggiunta, dall’articolo 18, comma 2, del codice sulla privacy, il quale stabilisce che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e dall’articolo 26, comma 4, lettera c), il quale precisa che i suddetti dati possono essere utilizzati, previa l’autorizzazione del Garante, qualora sia sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive.