Iva: l’amministratore di fatto risponde del mancato pagamento
Il vero responsabile del reato di omesso versamento dell’Iva deve individuarsi nella persona che, in maniera effettiva e continuativa, gestisce la compagine sociale ed è in grado di assolvere gli adempimenti fiscali.
All’amministratore di diritto, al contrario, può essere attribuita solamente una responsabilità a titolo di concorso, in base alla posizione di garanzia prevista dall’articolo 2392 cc, dal momento che, avendo accettato la carica, è tenuto a conservare il patrimonio sociale impedendo che si verifichino danni per la società e i terzi.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 47239 del 10 novembre 2016. La Suprema Corte ha affermato che, per taluni reati societari, nel delitto di omesso versamento dell’Iva, il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere su quello solamente formale.
Nel caso di specie, la terza sezione penale ha sottolineato come il contribuente non sia riuscito a produrre prove significative circa la sua estraneità all’amministrazione di fatto della società e, pertanto, la responsabilità penale per l’evasione Iva della società debba essere attribuita a quest’ultimo, quale soggetto attivo del reato.
La società, infatti, non aveva adempiuto l’obbligo fiscale di pagare l’Iva entro i termini previsti dalla normativa vigente, con la conseguente configurazione del reato di omesso versamento dell’imposta ex articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000; l’effettiva amministrazione della società, infatti, risultava svolta, in via pressoché esclusiva, dal socio, il quale dunque poteva essere considerato un amministratore “di fatto”, sebbene figurasse nell’organigramma societario un altro soggetto nelle vesti di amministratore di diritto.
Con riferimento alla responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati propri, la Suprema Corte ha sottolineato che, in via generale, il concorso dell’extraneus nel reato proprio è configurabile laddove vi sia volontarietà della condotta di apporto a quella dell’intraneus.
Inoltre, ai fini dell’attribuzione a un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto”, non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, esercitata quindi in modo non occasionale.
Viene, pertanto, ribadita la prevalenza del dato fattuale (amministratore di fatto) della gestione sociale sul dato formale (amministratore di diritto, prestanome).