Studi di settore: esclusa l’emendabilità della dichiarazione
Non è possibile emendare la dichiarazione dei redditi con l’adeguamento degli studi di settore. La compilazione del relativo rigo VA42 ha come effetto una variazione dell’imponibile e non è un mero errore materiale. È la Corte di cassazione ad affermarlo, con l’ordinanza n. 18180 del 16 settembre 2015.
Il caso concreto riguardava l’impugnazione di una cartella relativa al recupero dell’Iva non versata, in particolare dell’imposta risultante dal rigo VA42 della dichiarazione che, fino a Unico 2009, era destinato ad accogliere l’indicazione dei maggiori corrispettivi conseguenti all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore e della relativa imposta.
Respinto il ricorso in primo grado, l’esito è capovolto in appello, con motivazione secondo la quale la sola compilazione di un rigo della dichiarazione dei redditi non basta per ritenere che il contribuente abbia optato per l’adeguamento agli studi di settore, poiché la dichiarazione fiscale è sempre emendabile e ritrattabile in presenza di errori, di fatto o di diritto, suscettibili di cagionare un prelievo fiscale più oneroso rispetto a quello previsto per legge.
Per violazione dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 322/1998, l’ente impositore censura davanti alla Corte di Cassazione la ritenuta emendabilità della dichiarazione, sebbene non si tratti trattandosi di un errore materiale o di un errore determinato dall’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, bensì dell’esercizio di una facoltà di opzione riconosciuta dall’ordinamento tributario e consistente in un’irregolarità che aveva inciso in maniera negativa sull’attività di controllo.
La Corte ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, considerando illegittima l’impugnata decisione di merito a favore del contribuente, affermando che, nel caso di specie, per l’erronea compilazione del rigo VA42, la disciplina legale, in particolare l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 195/1999, permette di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore anche per la sola Iva, competendo all’ufficio di considerare “non congruo” il contribuente ai soli fini dell’imposta interessata dal mancato adeguamento.
In conclusione, secondo il giudice di legittimità, l’adeguamento non può costituire oggetto di mero errore formale, in quanto incidente sulla base imponibile e non derivante da errore di calcolo o materiale oppure da errori generati dalla mancata conoscenza di elementi acquisiti in seguito.