Aliquota Iva al 10% per i distributori automatici
Importante novità in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Dal 1° gennaio l’aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici sarà fissata in misura pari al 10%, venendo superata la distinzione tra aliquota del 4% e del 10%, che si basava sul luogo di ubicazione del distributore automatico.
In particolare, prima dell’ingresso della nuova disciplina, le aliquote erano due:
- una al 4% se i distributori erano collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici destinati alla collettività;
- una al 10% se la somministrazione era effettuata tramite distributori automatici collocati in luoghi diversi da quelli sopra elencati.
L’ingresso dell’aliquota unica comporterà, ovviamente, un rialzo dei prezzi per il consumo di alimenti e bevande da distributori automatici che prima scontavano l’aliquota agevolata al 4%, con un conseguente aumento di gettito che sarà utilizzato per finanziare la proroga degli ecobonus: ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.
I distributori automatici, spesso utilizzati nelle realtà aziendali e professionali, a disposizione dei dipendenti, collaboratori e visitatori, possono essere di due tipi:
- distributori con pagamento diretto da parte del consumatore finale, mediante moneta o chiavetta precaricata;
- distributori a cialda o a capsula, caratterizzati dalla particolare modalità di funzionamento, che richiede il preventivo acquisto della cialda e il successivo inserimento della stessa nel distributore.
Per questi ultimi, assimilati ai distributori automatici ordinari con la Risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 124 del 1° agosto 2000, occorre sottolineare come l’aliquota Iva del 10% possa essere applicata solo con riguardo all’operazione di somministrazione, ossia quando l’acquirente è anche il consumatore finale del prodotto. Qualora la cessione di cialde o capsule venga realizzata nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, l’operazione sconterà l’Iva corrispondente al bene ceduto.
Giuseppe Ferrara
9 gennaio 2014