Fisco:scatta il nuovo Redditometro
Via al nuovo Redditometro. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare contenente le istruzioni operative del nuovo metodo di accertamento sintetico del reddito, atteso come un’arma fondamentale nella lotta all’evasione fiscale. Il nuovo strumento prevede una “tolleranza” pari al 20% rispetto al dichiarato, un “doppio contraddittorio” con il contribuente e l’utilizzo solamente di spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso nella dichiarazione dei redditi), senza tener conto delle spese medie Istat.
Previsto, dunque, un più ampio spazio per il dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, con un “doppio” contraddittorio, attraverso cui poter dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l’Agenzia non conosce in quanto tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Nel caso in cui le indicazioni fornite dal contribuente risultino convincenti e veritiere, l’attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue attraverso la valutazione anche delle spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat.
Inoltre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa come il nuovo redditometro non applichi coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.
Per quanto riguarda il funzionamento del nuovo strumento di accertamento sintetico del reddito, nella fase istruttoria avviene il confronto tra la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato, attraverso l’analisi di una serie di indicatori: le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi; le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, come l’abitazione, o mezzi di trasporto, ecc); la quota relativa agli incrementi patrimoniali; la quota del risparmio formatasi nell’anno.
Solamente nell’ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di fornire l’indicazione di tali elementi, l’Amministrazione considererà anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito. In quest’ultima eventualità, l’Ufficio terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente al fine di giustificare le suddette spese.
Giuseppe Ferrara
1 agosto 2013