Conversione Decreto Crescita, le nuove scadenze fiscali
Prorogata al 2 dicembre 2019 la scadenza per l’invio telematico della dichiarazione Redditi 2019. È quanto previsto dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 (il c.d. Decreto Crescita).
Due mesi in più, dunque, sia per chi presenta Redditi PF Web che Online. Il termine, inizialmente fissato al 30 settembre e posticipato dal Legislatore al 30 novembre, ha subito un ulteriore slittamento di due giorni in quanto cadeva di sabato.
Tale proroga ha effetto anche sul ravvedimento operoso, ovverosia lo strumento con cui è possibile regolarizzare violazioni, irregolarità e omissioni tributarie versando sanzioni in misura ridotta. In sede di conversione in legge del Decreto Crescita, è stato aggiunto al D.Lgs. 472/1997 l’articolo 13-bis, che sancisce il principio della sanatoria frazionata: in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti.
Per quanto riguarda la dichiarazione tardiva del modello Redditi, la scadenza è fissata ora al 1° marzo 2020. Si allungano, pertanto, i termini anche per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione (conditio sine qua non è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria). Qualora, infatti, il rimborso non sia ancora stato erogato, il contribuente deve presentare la dichiarazione integrativa entro 120 giorni dal termine di presentazione del modello Redditi. Identica modifica è intervenuta per la dichiarazione Irap (articolo 2, comma 8-ter del d.P.R. 322/1998).
Con riferimento all’Irap 2019, è posticipato dal 30 settembre al 30 novembre il termine per l’invio telematico del relativo modello. La nuova scadenza riguarda le persone fisiche, le società di persone e le associazioni (articolo 6 del d.P.R. 600/1973).
I soggetti Ires e le amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare dovranno inviare il modello Irap entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 2 del d.P.R. 322/1998).