Variazioni in diminuzione dell’IVA: la consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate
Le variazioni in diminuzione dell’Iva per mancato pagamento dovuto all’infruttuosità di procedure esecutive sono consentite nelle ipotesi previste dall’articolo 26 del decreto 633/1972 (c.d. Decreto Iva).
È questo, in sintesi, il principio di diritto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 2/2019.
Nello specifico, dopo aver ricordato che le variazioni “in diminuzione” dell’imponibile o dell’imposta, diversamente da quelle “in aumento”, hanno natura facoltativa, l’Agenzia precisa che il loro esercizio resta limitato ai casi espressamente previsti dalle norme di legge, tra i quali rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste “infruttuose”.
Ciò posto, il citato articolo 26 (comma 12) del Decreto Iva prevede che, ai fini dell’effettuazione di tali variazioni, una procedura esecutiva individuale deve essere qualificata “in ogni caso infruttuosa” qualora vi sia:
– un pignoramento presso terzi, se dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi siano beni o crediti da pignorare;
– un pignoramento di beni mobili, quando dal predetto verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare, l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o quest’ultimo si renda irreperibile.
Inoltre, la procedura deve essere considerata come infruttuosa anche qualora venga interrotta per eccessiva onerosità l’asta per la vendita del bene pignorato, dopo che questa sia andata deserta per almeno tre volte.
La ratio di tali norme è da riscontrarsi nella necessità che l’infruttuosità della procedura sia acclarata da un organo super partes (quale l’ufficiale giudiziario e/o il giudice dell’esecuzione).
Qualora vi sia l’impossibilità o emergano difficoltà nell’applicazione delle presunzioni previste dal suddetto articolo 26, comunque, continuano a trovare applicazione le indicazioni di ordine generale contenute nella circolare n. 77/2000, secondo cui “il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene a esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione”.