Pace fiscale: le novità del decreto 119/2018
Dal 24 ottobre 2018 sono in vigore le disposizioni del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 247 del 23 ottobre 2018.
Numerose le novità introdotte, dalla c.d. pace fiscale all’innovazione del processo tributario, dalla semplificazione degli adempimenti alla disciplina del Gruppo IVA.
Tra di esse, particolare significatività rivestono gli strumenti deflattivi del contenzioso disciplinati, di cui si riporta di seguito una breve disamina:
– definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc), che prevede la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), trasmettendo la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni rilevate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva;
– definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ovverosia la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, attraverso il pagamento delle sole imposte dovute, escludendo dunque sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori;
– definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con cui viene di fatto messa a regime una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
– stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
– definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue, secondo cui i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e di Iva riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità previste per la nuova rottamazione di cui sopra;
– definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi pendenti possono essere definite, su domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
– definizione agevolata delle imposte di consumo, secondo cui è possibile definire i debiti tributari, per i quali non sia ancora sopraggiunta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del dovuto, esclusi interessi e sanzioni);
– dichiarazione integrativa speciale, secondo cui fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; tale integrazione, che deve avvenire tramite una dichiarazione integrativa speciale e previo versamento di un’imposta sostitutive, è consentita entro il limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.