Decreto Dignità: le novità fiscali
Il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, anche detto “Decreto Dignità” introduce, tra le altre cose, una serie di novità fiscali.
Il Capo IV del presente Decreto, nello specifico, prevede all’articolo 7 il recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti. Tale disposizione stabilisce che, nell’ipotesi in cui nel periodo di fruizione dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, Legge 232/2016) i beni agevolati siano ceduti a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, l’agevolazione di cui l’impresa ha usufruito debba essere recuperata mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione, di importo pari alle maggiorazioni complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta. Né le sanzioni né gli interessi saranno applicati.
Un’ulteriore novità è quella relativa all’applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali. Nello specifico, l’articolo 8 stabilisce che non debbano essere computati nel bonus per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo i costi per l’acquisto di determinati beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo. L’esclusione si applica anche al computo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.
Per le operazioni infragruppo intercorse in periodi d’imposta precedenti, è prevista l’esclusione dai costi ammissibili della parte dei costi già attributi all’impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
L’articolo 10, poi, modifica, a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, le modalità di accertamento da redditometro (articolo 38, comma 5 del D.P.R. 600/1973), mentre, per quanto riguarda l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, l’articolo 11 prevede una posticipazione della scadenza dello spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019. Vengono altresì espressamente indicate le scadenze per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale: 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
Infine, con riferimento allo “Split payment”, l’articolo 12, modificando il D.P.R. n. 633/1972, determina nuovamente la fuoriuscita dei professionisti dall’ambito applicativo della “scissione dei pagamenti”, il meccanismo in base al quale, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni sono direttamente queste ultime a versare al Fisco la relativa Imposta sul Valore Aggiunto.