La Holding “semplice” e il passaggio generazionale: un diamante grezzo da raffinare

La società semplice rappresenta un mezzo flessibile e malleabile che può essere utilizzato in svariati modi, caratterizzata da facilità e leggerezza nella gestione operativa. Essa appartiene alla macro categoria delle società di persone, anzi, il carattere elementare che contraddistingue tale soggetto, rende la società semplice uno statuto generale anche per la società in accomandita semplice e la società in nome collettivo. Gli elementi che contraddistinguono tale società dalle altre sono l’esclusione della possibilità di avere ad oggetto attività commerciali con la conseguente esclusione dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili e l’esclusione dell’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure. Nella maggior parte dei casi la società semplice è utilizzata per l’esercizio di attività agricola ma negli ultimi anni sono sempre più gli imprenditori che optano per tale tipo di veste sociale anche per l’esercizio di attività immobiliare e di gestione (statica) delle partecipazioni.
Proprio con riferimento alla gestione delle partecipazioni, spesso la società semplice rappresenta un mezzo utilizzato da diversi imprenditori che vogliono intraprendere il percorso societario delle holding sia per fini organizzativi e strutturali e sia, chiaramente, per perseguire benefici meramente fiscali.
Infatti, le holding rappresentano un valido ed efficace strumento a disposizione delle aziende, in particolar modo familiari, che permette loro di tutelare il patrimonio di famiglia, di garantire tutte quelle necessità legate al passaggio generazionale, di far crescere e diversificare il proprio business, di ottimizzare differenti fiscali e di affrontare egregiamente tante altre esigenze di ordine produttivo/commerciale e finanziario.
Ed è proprio in questo senso e sotto questa luce che andremo ad analizzare le società semplici andando ad esporre brevemente quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi dell’adozione di tale veicolo societario. Sono sicuramente tanti i vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding sotto forma di società semplice tra cui a titolo esemplificativo semplicità di costituzione, ampia flessibilità statutaria (con riferimento soprattutto alle regole di governance e funzionamento), semplicità di gestione ecc.
Inoltre, tipicamente, tali società configurano uno strumento estremamente efficace nella pianificazione successoria familiare in quanto è possibile recepire all’interno dei patti sociali, che le disciplinano, precise regole di governance che hanno come fine ultimo quello di gestione degli asset che ne costituiscono il patrimonio. In tal modo, il soggetto interessato alla gestione del ricambio generazionale potrebbe risolvere eventuali situazioni delicate lavorando sullo statuto della società semplice stessa senza doversi interfacciare con i soci delle società sottostanti.
Analizziamo di seguito, l’aspetto fiscale delle holding costituite sotto la veste di società semplice sin dalle fasi iniziali. Come ben noto, i conferimenti di quote societarie rappresentano una delle diverse alternative di costituzione di una holding e, spesso, il percorso prediletto. Sotto questo punto di vista, le società semplici sono escluse dal beneficio della neutralità fiscale che invece caratterizza, per esempio, le società di capitali. Ciò in quanto il conferimento in una società semplice è considerata un’operazione realizzativa e, dunque, assimilato ad una cessione a titolo oneroso obbligando il conferente a tassare in qualità di plusvalenza la differenza tra il valore nominale della partecipazione conferita e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Particolare attenzione merita, inoltre, il tema della direzione e coordinamento esercitato dalla capogruppo nei confronti delle società partecipate. Ciò in quanto, la presenza di un’attività di direzione e coordinamento all’interno di una holding costituita sotto la veste di società semplice potrebbe essere contestata dall’amministrazione finanziaria quale mezzo elusivo poiché potrebbe consentire, secondo la dottrina, di esercitare indirettamente attività d’impresa per mezzo delle società controllate operative.
Continuiamo la nostra analisi con riferimento alla disciplina relativa alla distribuzione dei dividendi, in quanto nelle società semplici questi ultimi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23/2020. Pertanto, quando il socio è una società di capitali o un ente commerciale residente, il dividendo concorre alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare; quando il socio è un imprenditore individuale o una società di persone residente, il dividendo concorre alla formazione del reddito per il 58,14% del loro ammontare; quando il socio è una persona fisica non esercente attività d’impresa è applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 26% oppure, in caso di immissione delle partecipazioni in un sistema di deposito accentrato, i dividendi sono soggetti ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota e alle stesse condizioni previste per la ritenuta.
Nel caso, invece, di enti non commerciali residenti, la quota imputabile concorre integralmente alla formazione del reddito complessivo di tali soggetti (seppur con qualche agevolazione riservata esclusivamente ad una ristretta platea di enti non commerciali che prevede una detassazione del 50% del loro ammontare).
Società semplice che, dunque, sicuramente merita maggiore attenzione da parte della dottrina e che soprattutto necessita di una serie di modifiche volte a rendere tale società uno strumento davvero efficace ed efficiente per i soggetti economici. Infatti, come abbiamo potuto vedere in particolar modo nella prima parte di tale elaborato, presenta differenti aspetti davvero interessanti e vantaggiosi per gli imprenditori, soprattutto con riferimento ad uno dei temi chiave dell’economia italiana, caratterizzata per la maggior parte dalla presenza di piccole e medio imprese a carattere familiare, ossia il passaggio generazionale, ma che contemporaneamente porta alla luce anche diversi vincoli, i quali se non affrontati con la massima attenzione e nei minimi dettagli, potrebbero rendere tale società sicuramente meno appetibile dal punto di vista dei diversi benefici offerti della holding e allo stesso tempo meno gestibile da parte degli imprenditori.