Indagini bancarie per determinare il superamento della soglia di punibilità
Al fine di determinare il superamento della soglia di punibilità e la sussistenza del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione, il giudice penale ha la possibilità di utilizzare i risultati delle indagini bancarie effettuate in sede amministrativa. L’unica condizione richiesta è che si proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari e di altri elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.
Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 39789 del 26 settembre 2016.
I fatti
L’amministratore di una Società in accomandita semplice è stato imputato del reato di cui all’articolo 5 del D.Lgs 74/2000, per avere omesso la presentazione della dichiarazione Iva nei periodi di imposta 2002, 2003 e 2004.
Il Tribunale di Roma ha condannato l’uomo solamente per l’ultima annualità, essendo intervenuta la prescrizione ad estinguere il reato contestato per i primi due esercizi.
L’imputato ha appellato la pronuncia, sostenendo che il giudice aveva calcolato l’evasione sulla base di un volume d’affari “presunto e non effettivo”, risultante dai rapporti bancari, senza considerare i costi sostenuti dalla società.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena.
L’amministratore ha quindi presentato ricorso per Cassazione, deducendo il vizio di motivazione, in relazione alla mancanza di una rielaborazione critica delle prove, e la violazione di legge in rapporto alla sussistenza del dolo specifico di evasione.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che, “ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario…”.
Osservazioni
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla quantificazione dell’Iva evasa e sulla sussistenza del dolo di evasione, in presenza della regolarizzazione della posizione fiscale successiva alla crisi economica della società, che aveva costretto l’imputato a ritardare l’adempimento per evitare il fallimento.
In relazione alla valutazione del superamento della soglia di punibilità prevista dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, la Cassazione ha sancito che è rimesso al giudice penale l’accertamento del quantum dell’imposta evasa. Esso deve essere determinato facendo ricorso alla contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, attraverso una verifica che, dando preminenza al dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi (e anche contrapporsi) a quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Cassazione 38684/2014). Infatti, in ragione dell’autonomia dei due processi (penale e tributario) non è configurabile alcuna pregiudiziale (Cassazione 36396/2011).
Il giudice penale può dunque determinare il quantum dell’imposta evasa in base alle risultanze delle indagini bancarie, ma deve effettuare un’autonoma verifica di tali dati indiziari e di ulteriori elementi di riscontro che accertino l’esistenza della condotta criminosa (Cassazione 15899/2016).
Nella caso di specie, la Cassazione, dal punto di vista della correttezza dei principi di diritto applicati dalla Corte territoriale, ha precisato che l’imposta evasa era stata determinata non già soltanto sulla base di accertamenti bancari, ma anche sulla base delle fatture emesse nel 2004. Per quanto concerne i “costi in nero”, la Cassazione ha ritenuto non detraibili quelli di cui non poteva essere verificata la natura e l’inerenza all’attività d’impresa e ha considerato legittima la determinazione dell’imposta evasa operata tenendo conto solo dei ricavi aziendali, in mancanza di altri elementi che potevano far ritenere esistenti i relativi costi.
Con riferimento all’elemento soggettivo del delitto di omessa dichiarazione (articolo 5, Dlgs 74/2000), inoltre, i giudici di legittimità hanno affermato che la prova del dolo specifico di evasione poteva essere desunta sia dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente sia dalla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta.
In conclusione, la Cassazione ha sostenuto che il versamento spontaneo dell’imposta evasa, effettuato successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non ha influito né sulla determinazione dell’imposta né sul superamento della soglia di punibilità (Cassazione 656/2011). Esso, inoltre, non era neanche idoneo ad escludere la sussistenza del dolo di evasione.
La Corte ha precisato, infine, che tale adempimento produceva effetti limitati a fini attenuanti (articolo 13-bis, Dlgs 74/2000, ante Dlgs 158/2015) ovvero estintivi della punibilità, ma solamente nel caso in cui sia fornita la prova, che, nel caso di specie, non risultava né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso.