Credito d’imposta per gli Enti non commerciali: modalità di fruizione
Con la risoluzione n. 70/E del 31 luglio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione del credito di imposta per gli enti non commerciali e i trust opachi (trust privi di beneficiari di reddito “individuati”, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo. Si differenziano dai trust chiari, che sono trust con beneficiari di reddito “individuati”, i cui redditi vengono imputati per trasparenza agli stessi beneficiari).
La risposta dell’Amministrazione finanziaria nasce da un interpello con cui un contribuente chiedeva chiarimenti sulle modalità e sui tempi di fruizione del suddetto credito di imposta.
La Legge di Stabilità 2015 ha apportato importanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali e dai trust opachi, diminuendo la quota esente dal 95 % iniziale al 22,26 attuale.
L’aumento impositivo aveva l’obiettivo di equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.
Per poter limitare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014, è stata prevista la concessione di un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014.
In altri e più semplici termini, è stato riconosciuto un bonus pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo la normativa vigente prima delle modifiche intervenute con la Legge di Stabilità 2015.
Tale credito d’imposta, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2008 nella misura rimanente.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare, per motivi di incapienza, la quota annuale del credito di imposta, o una parte della stessa, essa si andrà a sommare alla quota fruibile nel successivo periodo di imposta.
Giuseppe Ferrara
4 agosto 2015